Il nuovo conto energia è in vigore dal 23 febbraio 2007

 

Il decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 7 del decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Possono beneficiare delle tariffe (di cui all’articolo 6 del DM) e del premio (di cui all’articolo 7 del DM) i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

 

I requisiti più importanti da rispettare ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti sono:

 

· La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.

· Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al premio di cui all’articolo 7 del DM.

· Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 del DM stesso e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

· Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).

· Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

· Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, sempreché realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall’articolo 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.

 

Gli adempimenti più importanti per l’accesso alle tariffe incentivanti sono:

· Inoltro, al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiesta al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

· A impianto ultimato si dovrà trasmette, al gestore di rete, la comunicazione di ultimazione dei lavori.

· Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio.

 

 

L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al DM 19/02/2007 ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1 del DM, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3) del DM, assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall’impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.

 

L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al DM 19/02/2007 ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, alla tariffa incentivante di cui alla precedente tabella, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa è costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni.

 

Conto Energia—DM 19/02/2007

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